Regolamento›Parte TERZA›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 241
Riparto del quartiere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 876. L'aiutante maggiore attende poscia al riparto del quartiere fra gli squadroni, designando i locali per gli uffici, le scuole, i magazzini, musicanti, i capi-operai, i vivandieri, e tutti quegli altri individui che non avendo grado d'uffiziale debbono alloggiare in quartiere, e fissa la sala, d'ordine, la camera dell'uffiziale di picchetto, che deve essere vicino alla porta del quartiere, la camera per la mensa degli uffiziali, per quella dei sott'uffiziali, pel deposito dei viveri, per le ripetizioni della musica, ed i siti per le vivanderie, le prigioni e per le marmitte destinate a raccogliere il rancio per i poveri.
In questo riparto egli deve avvertire che le scuderie siano sempre per quanto possibile vicino al rispettivo squadrone.
§ 877. Se però il quartiere era già occupato da un altro Corpo, specialmente se della stess'arma, l'aiutante maggiore procura di attenersi al riparto già da questo osservato, non introducendovi altre modificazioni che quelle strettamente necessarie.
§ 878. La truppa è sempre alloggiata secondo l'ordine progressivo di squadrone; gli squadroni alternano fra loro tuttavolta che il comandante del Corpo lo crederà opportuno, avuto riguardo alla convenienza dei locali più o meno adatti al benessere del soldato.
§ 879. Nel giorno successivo all'arrivo del reggimento il comandante esamina il riparto del quartiere riceve dai comandanti di squadrane, o da qualunque altro, i richiami a cui questo avesse dato luogo, e stabilisce in proposito.
§ 880. Egual dovere spetta ad ogni comandante di frazione di truppa che si rechi a presidio, od in distaccamento fuori del luogo di residenza del Corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-241