Regolamento›Parte TERZA›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 242
Alloggio del furiere maggiore, dei furieri, sergenti, e delle persone ammogliate.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 881. Per quanto lo consentiranno le condizioni del quartiere, furiere maggiore, il furiere ed i capi-operai avranno sempre ciascuno una camera.
I sergenti sono alloggiati nelle loro suddivisioni, e i loro letti, per quanto possibile, saranno distaccati dai vicini di un metro almeno.
§ 882. Gli ammogliati, siano sott'uffiziali, caporali o soldati, debbono sempre esser separati per famiglia, salvo il caso di assoluta impossibilità.
§ 883. Non potrà però mai accordarsi l'alloggio in quartiere alle famiglie degli uomini di leva che siansi ammogliati prima del loro arruolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-242