Art. 9
Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963
In vigore dal 23 ago 2016
1. L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28;1#art-9