Art. 4

Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963

In vigore dal 23 ago 2016
1. L' della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente: «. - 1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. 3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28;1#art-4

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Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Art. 4 Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.) — Testo vigente | Portale Normativo