Art. 4
Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963
In vigore dal 23 ago 2016
1. L' della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente: «. - 1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28;1#art-4