Art. 5

Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963

In vigore dal 23 ago 2016
1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «il 25º anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28;1#art-5

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