Art. 3
Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963
In vigore dal 23 ago 2016
1. Al primo comma dell' della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28;1#art-3