Art. 10

Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963

In vigore dal 23 ago 2016
1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28;1#art-10

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