Art. 11
Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963
In vigore dal 23 ago 2016
1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;
b) il quarto comma è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28;1#art-11