Art. 11 · Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 11

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Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963

In vigore dal 23 ago 2016
1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»; b) il quarto comma è abrogato.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28;1#art-11