Art. 7
In vigore dal 10 dic 1967
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l', primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli , primo e secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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