Art. 6

In vigore dal 10 dic 1967
I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1967-11-22;2#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo