Art. 5

In vigore dal 10 dic 1967
Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine. In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1967-11-22;2#art-5

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