Art. 4
In vigore dal 10 dic 1967
Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purchè raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.
Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.
A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
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