Art. 3

In vigore dal 10 dic 1967
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1967-11-22;2#art-3

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