Titolo II
Art. 18
In vigore dal 14 mar 1948
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-18