Titolo II

Art. 23

In vigore dal 14 mar 1948
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-23

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