Titolo II

Art. 21

In vigore dal 22 mar 1972
Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-21

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