Capo IV
Art. 17
In vigore dal 20 gen 1972
Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-17