Capo IV

Art. 17

In vigore dal 20 gen 1972
Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo