Capo IV
Art. 14
In vigore dal 20 gen 1972
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.
Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-14