Art. 14
Capo IV

Art. 14

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In vigore dal 20 gen 1972
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi. Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

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Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-14