Titolo II

Art. 6

In vigore dal 10 mar 1948
Le Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli , salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-6

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