Titolo II
Art. 6
In vigore dal 10 mar 1948
Le Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli , salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-6