Titolo II
Art. 5
In vigore dal 10 mar 1948
Salva la competenza, prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi
b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichità e belle arti;
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-5