Titolo II

Art. 4

In vigore dal 10 mar 1948
Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie: a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline; b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni; c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria; d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato; e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica; f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione; g) assunzione di pubblici servizi; h) assistenza e beneficenza pubblica; i) igiene e sanità pubblica; l) disciplina annonaria; m) pubblici spettacoli.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-4

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Art. 4 Statuto speciale per la Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo