Titolo II

Art. 3

In vigore dal 16 feb 2001
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) polizia locale urbana e rurale; d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione; f) edilizia ed urbanistica; g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie; h) acque minerali e termali; i) caccia e pesca; l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche; m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline; n) usi civici; o) artigianato; p) turismo, industria alberghiera; q) biblioteche e musei di enti locali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-3

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Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo