Titolo III
Art. 11
In vigore dal 10 mar 1948
La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-11