Accordo
Art. 6
In vigore dal 1 ott 2025
Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, universitari e di istruzione superiore, sulle metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-09-17;137#art-a-6