Accordo
Art. 2
In vigore dal 1 ott 2025
Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni scolastiche, Università e altri Istituti d'Istruzione Superiore e di formazione continua, attraverso l'intensificazione delle intese interscolastiche e interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle Università, negli Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-09-17;137#art-a-2