Accordo
Art. 4
In vigore dal 1 ott 2025
Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti potranno stimolare la partecipazione di altri Paesi alla realizzazione di programmi e progetti attuati nell'ambito del presente Accordo. Allo stesso modo, e quando ciò sia possibile, le Parti favoriranno l'inserimento di progetti bilaterali in programmi bi-regionali e multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.
Laddove ritenuto opportuno, le Parti potranno propiziare, la partecipazione anche di altre istituzioni pubbliche o private, le cui attività incidano direttamente sulle aree di cooperazione, allo scopo di rafforzare i meccanismi tendenti ad una effettiva attuazione del presente Accordo e dei relativi Programmi Esecutivi.
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