Art. 6
Accordo

Art. 6

6 / 21
In vigore dal 1 ott 2025
Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, universitari e di istruzione superiore, sulle metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-09-17;137#art-a-6