Accordo
Art. 10
In vigore dal 1 ott 2025
Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, e applicate attraverso la promozione della creatività contemporanea per mezzo dello scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo nonché l'organizzazione congiunta di nuove attività. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-09-17;137#art-a-10