Trattato

Art. 7

Scambio di informazioni e documentazione a sostegno

In vigore dal 27 mar 2025
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO 1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato ogni domanda di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra altresì le informazioni e i documenti di seguito specificati. 2. Lo Stato di condanna tramette: a) le informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, cognome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identità valido di tale persona, nonché le sue impronte digitali e fotografie; b) le informazioni su luogo di residenza o indirizzo della persona condannata nello Stato di esecuzione, se noti; c) un'esposizione dei fatti alla base della condanna; d) le informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna; e) le informazioni sull'eventuale custodia cautelare, su eventuali condoni o riduzioni della pena o su ogni altra circostanza incidente sull'esecuzione della condanna; f) una copia della sentenza definitiva di condanna autenticata dall'Autorità centrale; una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna; h) se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico eseguito nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione; i) una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio consenso al trasferimento in conformità della lettera d) dell' del presente Trattato; j) una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio parere riguardo al trasferimento in conformità del paragrafo 3, lettera a) dell' del presente Trattato; k) una dichiarazione con la quale lo Stato di condanna manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata; l) ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritenga necessario ai fini della decisione. 3. Lo Stato di esecuzione, su richiesta, trasmette: a) una dichiarazione o un documento che attesti che la persona condannata è un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione; b) una copia delle disposizioni di legge dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per cui è stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento aì sensi dell' del presente Trattato; d) una dichiarazione con la quale lo Stato di esecuzione manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla parte residua della condanna; e) ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di condanna ritenga necessario ai fini della decisione.
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