Trattato

Art. 11

Consegna della persona condannata

In vigore dal 27 mar 2025
CONSEGNA DELLA PERSONA CONDANNATA Se la domanda di trasferimento della persona condannata viene accolta, gli Stati concordano tempestivamente il tempo, il luogo e tutti gli altri dettagli relativi all'esecuzione del trasferimento.
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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32#art-t-11

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