Trattato
Art. 11
Consegna della persona condannata
In vigore dal 27 mar 2025
CONSEGNA DELLA PERSONA CONDANNATA
Se la domanda di trasferimento della persona condannata viene accolta, gli Stati concordano tempestivamente il tempo, il luogo e tutti gli altri dettagli relativi all'esecuzione del trasferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-03-11;32#art-t-11