Trattato
Art. 16
Informazioni riguardo all'esecuzione
In vigore dal 27 mar 2025
INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'ESECUZIONE
1. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna:
a) quando la persona condannata viene rilasciata;
b) se alla persona condannata è concessa la liberazione condizionale;
c) se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
2. Lo Stato di esecuzione, se lo Stato di condanna lo richiede, fornisce tutte le informazioni richieste in relazione all'esecuzione della condanna.
Storico versioni
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