Trattato

Art. 17

Trasferimento della persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione

In vigore dal 27 mar 2025
TRASFERIMENTO DELLA PERSONA CONDANNATA DESTINATARIA DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE 1. Una persona condannata può essere trasferita senza il suo consenso quando la sentenza definitiva di condanna, emessa nei suoi confronti, o una decisione amministrativa definitiva conseguente a tale sentenza disponga la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sarà più autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo il suo rilascio. 2. Lo Stato di esecuzione presta il suo consenso solo dopo avere sentito il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Articolo, ferme restando le disposizioni dell', per quanto applicabili, lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione: a) una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al proposto trasferimento nello Stato di esecuzione; b) una copia della sentenza di condanna o della decisione amministrativa che dispone la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sia più autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.
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