Trattato

Art. 18

Principio di specialità

In vigore dal 27 mar 2025
PRINCIPIO DI SPECIALITÀ La persona condannata, che è stata trasferita a norma all', non è perseguita, nè sottoposta a processo o detenuta nello Stato di esecuzione al fine di eseguire una condanna o misura cautelare, nè sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un reato commesso prima del suo trasferimento, diverso da quello che per il quale il trasferimento stesso è stato effettuato, tranne nei casi in cui la persona condannata, pur avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva o vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato.
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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32#art-t-18

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Principio di specialità (Art. 18 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.) — Testo vigente | Portale Normativo