Art. 16 · Informazioni riguardo all'esecuzione
Trattato

Art. 16

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Informazioni riguardo all'esecuzione

In vigore dal 27 mar 2025
INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'ESECUZIONE 1. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna: a) quando la persona condannata viene rilasciata; b) se alla persona condannata è concessa la liberazione condizionale; c) se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della condanna sia terminata; 2. Lo Stato di esecuzione, se lo Stato di condanna lo richiede, fornisce tutte le informazioni richieste in relazione all'esecuzione della condanna.
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