Trattato

Art. 8

Lingue e legalizzazione

In vigore dal 27 mar 2025
LINGUE E LEGALIZZAZIONE 1. La domanda di trasferimento e le risposte di cui al comma 2 dell' del presente Trattato, come le informazioni, la documentazione a sostegno e gli atti di cui all' del presente Trattato, sono accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato al quale sono indirizzati oppure in lingua inglese. 2. La documentazione a sostegno e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono alcuna particolare forma dì legalizzazione, certificazione, apostille o autenticazione, fatta salva l'autenticazione della sentenza da parte dell'Autorità Centrale.
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