Trattato
Art. 8
Lingue e legalizzazione
In vigore dal 27 mar 2025
LINGUE E LEGALIZZAZIONE
1. La domanda di trasferimento e le risposte di cui al comma 2 dell' del presente Trattato, come le informazioni, la documentazione a sostegno e gli atti di cui all' del presente Trattato, sono accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato al quale sono indirizzati oppure in lingua inglese.
2. La documentazione a sostegno e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono alcuna particolare forma dì legalizzazione, certificazione, apostille o autenticazione, fatta salva l'autenticazione della sentenza da parte dell'Autorità Centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-03-11;32#art-t-8