Trattato
Art. 5
Obbligo di fornire informazioni
In vigore dal 27 mar 2025
OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI
1. La persona condannata alla quale può applicarsi il presente Trattato è informata dallo Stato di condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, è informata per iscritto di ogni provvedimento preso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione con riguardo alla sua domanda di trasferimento. In ogni caso la persona condannata è informata della decisione adottata dall'uno o dall'altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-03-11;32#art-t-5