Trattato

Art. 5

Obbligo di fornire informazioni

In vigore dal 27 mar 2025
OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI 1. La persona condannata alla quale può applicarsi il presente Trattato è informata dallo Stato di condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, è informata per iscritto di ogni provvedimento preso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione con riguardo alla sua domanda di trasferimento. In ogni caso la persona condannata è informata della decisione adottata dall'uno o dall'altro Stato.
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