Trattato
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 27 mar 2025
Allegato
TRATTATO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati "le Parti",
DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate allo scopo di facilitare il loro recupero e reinserimento sociale;
CONSIDERANDO che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che preveda che i cittadini stranieri privati della loro libertà in conseguenza di una condanna penale possano scontare la condanna nei propri Paesi;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Trattato:
a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale disposta da un giudice, per un periodo di tempo limitato o illimitato, in conseguenza della condanna per un reato;
b) "sentenza definitiva" indica una decisione definitiva di un giudice con cui è inflitta una condanna che non è più impugnabile;
c) "persona condannata" indica una persona rispetto alla quale una sentenza definitiva di condanna deve essere eseguita o è in corso di esecuzione;
d) "Stato di condanna" indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna nei confronti della persona che può essere o è già stata trasferita;
e) "Stato di esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita al fine di dare esecuzione alla condanna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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