Trattato

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 27 mar 2025
Allegato TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati "le Parti", DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate allo scopo di facilitare il loro recupero e reinserimento sociale; CONSIDERANDO che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che preveda che i cittadini stranieri privati della loro libertà in conseguenza di una condanna penale possano scontare la condanna nei propri Paesi; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: DEFINIZIONI Ai fini del presente Trattato: a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale disposta da un giudice, per un periodo di tempo limitato o illimitato, in conseguenza della condanna per un reato; b) "sentenza definitiva" indica una decisione definitiva di un giudice con cui è inflitta una condanna che non è più impugnabile; c) "persona condannata" indica una persona rispetto alla quale una sentenza definitiva di condanna deve essere eseguita o è in corso di esecuzione; d) "Stato di condanna" indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna nei confronti della persona che può essere o è già stata trasferita; e) "Stato di esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita al fine di dare esecuzione alla condanna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32#art-t-1

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