Parte I
Art. 1 (commi 301-400)
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
In vigore dal 1 gen 2027
301. Le risorse di cui al comma 300 costituiscono una assegnazione vincolata e sono, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate nel medesimo comma 300.
302. Una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è vincolata per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, in attuazione dell'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
303. Al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano considerando il finanziamento regionale, il sistema di garanzia di cui all', comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è integrato con indicatori relativi al monitoraggio e alla valutazione delle performance regionali e delle province autonome con riferimento ad aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.
304. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali, al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria disciplinato dal decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019.
304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, in attuazione dell' del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e dei commi 303 e 304 del presente articolo, è sottoposta ad audit, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell' dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell', comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
305. All'articolo 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Per i fini e con le modalità di cui al comma 3-bis, la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
306. Agli oneri derivanti dal comma 305, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
307. All'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante istituzione del «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e 1 milione di euro per l'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
308. Per l'attuazione delle misure del piano pandemico nazionale per il periodo 2025-2029 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
309. Ai fini dell'attuazione della legge 22 marzo 2019, n. 29, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027.
310. Agli oneri derivanti dal comma 309, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
311. Al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio «Montezemolo», ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, la Corte dei conti è autorizzata a incrementare le prestazioni rese al Servizio sanitario nazionale, fino all'importo massimo di 5 milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse di cui all', comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
312. Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai finanziamenti concessi per le finalità di cui al primo periodo accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
313. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di utilizzo e di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 312.
314. Al fine di incentivare e sostenere le attività di assistenza e di ricerca clinica, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi, con particolare riferimento all'acquisizione e all'utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinata ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime d'impresa.
315. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 314.
316. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 314 e 315, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
317. Al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN) e dei cittadini sono effettuate nel formato elettronico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021.
318. Le regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurano, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l'attuazione del comma 317.
319. Per il conseguimento del livello di appropriatezza nell'erogazione e nell'organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, è fatto obbligo a ciascuna regione e a ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano di sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni e province autonome con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.
320. Il Ministero della salute, per il tramite del Comitato di cui all' dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, stabilisce, entro il 28 febbraio 2025, il modello da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori di cui al comma 319 del presente articolo. Le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare i fenomeni della mobilità apparente e di confine, sottoscrivono in ogni caso gli accordi. Le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute, sono obbligate a sottoscrivere accordi tra loro. Le regioni e le province autonome che complessivamente registrano una mobilità passiva pari almeno al 20 per cento del fabbisogno sanitario standard annualmente assegnato sottoscrivono accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva; le regioni in mobilità, ai fini dell'adempimento, sono obbligate a sottoscrivere tali accordi. Per l'anno 2025, gli accordi sono sottoscritti entro il 30 aprile 2025. Gli accordi hanno una validità di almeno due anni e, a regime, devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell'accordo precedente.
321. All'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» sono soppresse. Ai fini della verifica degli adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale di cui al predetto articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020, gli accordi bilaterali cui tale comma fa riferimento sono quelli di cui al comma 319 del presente articolo.
322. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure e l'equità nell'accesso alle stesse, all', comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: «, fatto salvo quanto specificamente previsto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «. Qualora le regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo periodo, le medesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, nella quale è data evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. Per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la valutazione è effettuata nell'ambito delle modalità attuative previste dall'accordo stesso. Le regioni che si sono avvalse della deroga di cui al secondo periodo sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti, anche nell'ambito dell'esame dell'equilibrio di gestione del servizio sanitario regionale, la rendicontazione annuale che dia evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo. Nel caso in cui, nell'ambito delle singole annualità, siano state applicate tariffe maggiorate rispetto al valore massimo nazionale e non si verifichi l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale, le regioni, nell'esercizio finanziario successivo, pongono in essere i necessari interventi di recupero. Alle medesime regioni è preclusa la facoltà di avvalersi della deroga di cui al secondo periodo nell'esercizio successivo a quello in cui è stato verificato il mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tengono conto di tali circostanze».
323. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
324. Fermo restando quanto previsto dall', comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall'anno 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appartenenti alla classe di cui all', comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, erogate in regime di assistenza convenzionata sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento.
325. La maggiorazione dello 0,65 per cento spettante ai grossisti ai sensi del comma 324, rispetto a quanto stabilito dall', comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco.
326. Per gli anni 2026 e 2027 è attribuita a favore delle aziende farmaceutiche una quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alla classe di cui all', comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
327. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 326.
328. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 406-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024 e 2025»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti complessivi della sperimentazione ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153»;
b) al comma 406-ter, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025».
329. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è progressivamente attuato un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici.
330. Al fine di perseguire l'uso efficiente e appropriato della tecnologia dei dispositivi medici nell'ambito delle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale e ai fini della riconduzione della spesa nei limiti del tetto stabilito dall'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:
a) il Ministero della salute, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e dall', comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, adotta il Programma nazionale di Health technology assessment (HTA) entro il 30 giugno 2025 ai fini della sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e ne cura l'aggiornamento triennale.
L'attuazione del Programma nazionale di HTA da parte delle singole regioni costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da verificare da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA e dell'Osservatorio di cui alla lettera d) del presente comma;
b) la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici, elabora la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, in sostituzione di quella prevista dal decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, e la relativa trascodifica rispetto al citato decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007 e ai suoi successivi aggiornamenti. Nella nuova classificazione dei dispositivi medici il Ministero della salute persegue, in particolare, le seguenti finalità: analiticità dell'individuazione e della descrizione del dispositivo medico, univocità dell'individuazione del dispositivo medico, previsione di aggiornamento annuale della classificazione;
c) il Ministro della salute, con proprio decreto, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta entro il 30 giugno 2025 la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
d) l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è ridenominato Osservatorio nazionale sui dispositivi medici e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche con il supporto della Cabina di regia per l'HTA, verifica la coerenza dei prezzi posti a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e rispetto ai prezzi unitari disponibili nel flusso dei consumi del nuovo sistema informativo sanitario e ne pubblica mensilmente le risultanze in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute dedicata ai dispositivi medici. A decorrere dalla medesima data, l'Osservatorio effettua altresì il monitoraggio dei prezzi effettivi di acquisizione dei dispositivi medici da parte delle stazioni appaltanti, sulla base delle informazioni fornite dall'ANAC, e le pubblica mensilmente nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute dedicata ai dispositivi medici. L'Osservatorio cura e monitora la progressiva attuazione del Programma nazionale di HTA, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA.
331. Il Ministero della salute trasmette annualmente a ciascuna regione le risultanze relative al monitoraggio svolto dall'Osservatorio nazionale sui dispositivi medici elaborando un indicatore sintetico dello stato di attuazione del Programma nazionale di HTA e impartendo prescrizioni, ove necessario. Le regioni, anche ai fini della verifica dell'adempimento, elaborano annualmente una relazione relativa al proprio sistema di governo del settore dei dispositivi medici e assegnano il budget aziendale per i dispositivi medici agli enti del servizio sanitario regionale ai fini del rispetto del relativo tetto di spesa regionale. Il rispetto del budget aziendale per i dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e dei direttori di strutture aziendali.
332. All', comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2025, l'importo di cui al primo periodo è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro annui».
333. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, volte ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2027.
334. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare secondo le modalità di cui al comma 10-septies dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui comma 333, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 333.
335. Agli oneri derivanti dal comma 333, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
336. All'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la parte fissa del trattamento economico è aumentata di una percentuale pari al 5 per cento per tutte le specializzazioni e la parte variabile del medesimo trattamento è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: anatomia patologica, anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, audiologia e foniatria, chirurgia generale, chirurgia toracica, farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina di comunità e delle cure primarie, medicina d'emergenza-urgenza, medicina e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria e biometria».
337. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, introdotto dal comma 336 del presente articolo, è autorizzata l'ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
338. All' del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026», le parole: «dall', comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «o delle strutture sanitarie private o libero-professionali»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per tale attività» sono inserite le seguenti: «, svolta presso le strutture del Servizio sanitario nazionale,».
339. Dopo il comma 1 dell' della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».
340. Per le finalità di cui al comma 339, il finanziamento sanitario corrente è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e sono vincolati, nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
341. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 340, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all', comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
342. Al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, al comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture».
343. Al fine di garantire e implementare la presenza, negli istituti penitenziari, di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
344. All'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 8 milioni di euro per l'anno 2024, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è incrementato in pari misura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
345. Per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, e coerentemente con le finalità del protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa.
346. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 345 nonché l'assenza di oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per le attività di cui al comma 345 e al presente comma, sono individuate le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico di cui al medesimo comma 345 in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 345, i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 345, finalizzati all'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in relazione al contrasto della povertà educativa e dell'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché all'avviamento di percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita e al riconoscimento dell'attività prestata dagli esperti psicologi.
347. All'onere derivante dai commi 345 e 346, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
348. Per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica erogata dalle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche è autorizzata l'assunzione di psicologi a tempo indeterminato nel complessivo limite di spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
349. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito l'importo complessivo di cui al comma 348 tra le regioni, in base ai criteri individuati con il medesimo decreto, tenendo conto anche dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna regione. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
350. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità i vigenti importi dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'articolo 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta area, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2024, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
351. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità il vigente importo dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta area, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2024, è incrementato nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
352. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze degli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle specifiche attività da essi svolte, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità gli importi dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del predetto comparto, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022, pubblicato per comunicato nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2023, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
353. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità gli importi dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui all'articolo 105 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del predetto comparto, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022, pubblicato per comunicato nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2023, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
354. I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento.
L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
355. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 354 sono valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2025, in 57,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 57,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
356. All' del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «commissario straordinario e al» sono soppresse;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire al Commissario straordinario nazionale di attuare quanto previsto dal comma 2, all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in qualità di centro di referenza nazionale per le brucellosi, è assegnata la somma di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per lo svolgimento di indagini epidemiologiche e processi diagnostici aggiuntivi rispetto a quelli svolti ordinariamente. Al relativo onere, pari a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027. Nell'ambito della somma di cui al primo periodo è prevista, ai sensi dell', comma 3, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario pari a 70.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione».
357. All', comma 8, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ed è svolto a titolo gratuito» sono soppresse;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al Commissario straordinario è corrisposto, ai sensi dell', comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un compenso pari a 30.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Al relativo onere, pari a 30.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027».
358. In favore delle regioni che risultino adempienti con riferimento alla voce «Liste di attesa (H)» del documento per la raccolta della documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti predisposto dal Comitato di cui all' dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, in attuazione dell' della medesima intesa, denominato «questionario LEA», è vincolata una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
359. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle somme di cui al comma 358.
360. Per migliorare l'efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale o di strutture sanitarie private accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.
361. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «dignità della persona umana,» sono inserite le seguenti: «della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato,»;
b) al comma 10, lettera h), dopo le parole: «linee guida» sono inserite le seguenti: «, i modelli organizzativi e gestionali» e dopo le parole: «di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, secondo i principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana».
362. Con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati i criteri organizzativi e qualitativi, le linee guida e i protocolli ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i principi di cui ai commi 360 e 361 del presente articolo nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
363. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 362 e per i successivi due anni, gli enti di cui al comma 360 interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi ivi previsti avviano una fase sperimentale, previa comunicazione al Ministero della salute. Il Ministero della salute provvede al monitoraggio dei risultati derivanti dall'applicazione dei protocolli. All'esito della sperimentazione biennale, il Ministro della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi di cui ai commi da 360 a 362 del presente articolo.
364. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 360 a 363 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione dei modelli organizzativi di cui ai medesimi commi da 360 a 363 sono acquisiti alla disponibilità degli enti di cui al comma 360.
365. Al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è vincolata alla remunerazione delle citate prestazioni. Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
366. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 365 e di assegnazione delle relative risorse.
367. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 369, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati o il cui procedimento di adozione risulti già avviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge.
368. In deroga all' del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze.
369. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, nonché per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione di dati.
370. Una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 367 sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.
371. L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute del 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
372. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: «secondo le previsioni del comma 8» sono inserite le seguenti: «, e delle altre dipendenze patologiche».
373. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
374. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
375. Per effetto di quanto previsto dal comma 367, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
376. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 48-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «strutture ospedaliere» sono inserite le seguenti: «e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero,».
377. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
378. Al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale, in accordo con le regioni, campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Ministero della salute. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
379. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del Ministero della salute per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
380. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di future iniziative normative volte a realizzare interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
381. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del relativo servizio sanitario regionale, al fine di ricondurne la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore della regione stessa, quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.
382. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199.
383. La struttura commissariale, nominata con delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, adotta entro il 28 febbraio 2026 il Programma operativo 2026-2028, di prosecuzione del Piano di rientro sanitario della regione Molise, anche avvalendosi dell'AGENAS, ed entro il 31 marzo 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale da recepire entro i successivi trenta giorni. A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti. In caso di mancata adozione del Programma operativo nei termini di cui al primo periodo o in caso di Programma operativo valutato negativamente da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti ovvero in caso di mancata attuazione di quanto disposto dal comma 383-bis, non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381.
383-bis. Entro il 28 febbraio 2026 la regione Molise adotta il piano finalizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2027, il disavanzo sanitario residuo.
383-ter. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 383, in sede di verifica dell'attuazione del Programma operativo, i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti verificano il rispetto e l'attuazione di quanto programmato da parte della struttura commissariale, valutando il riconoscimento progressivo delle restanti risorse statali di cui al comma 381. Restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023.
384. A decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando, in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.
385. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2025 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.
386. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
387. Le disposizioni di cui al comma 386 si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.
388. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 386 rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
389. Ai fini dell'applicazione dei commi 386, 387 e 388 del presente articolo, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
390. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall', comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
391. Il limite di cui al comma 390, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
392. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.
393. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 392, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
394. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 392, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
395. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
396. Le disposizioni di cui al comma 395 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.
397. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall', comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
398. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 del presente articolo mediante compensazione ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
399. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell' del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.
400. Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:
a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il citato del decreto legislativo n. 216 del 2023;
b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 399 del presente articolo.
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