Parte II
Art. 12
In vigore dal 1 gen 2025
(Stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-12-30;207#art-12