Parte II
Art. 10
In vigore dal 1 gen 2025
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-12-30;207#art-10