Capo II
Art. 34
Disposizioni in materia di rimorchi
In vigore dal 14 dic 2024
1. All'articolo 56, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e trainabili da» sono inserite le seguenti: «motoveicoli di cui all'articolo 53 e da».
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