Capo II

Art. 31

Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori

In vigore dal 14 dic 2024
1. In conformità alle disposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, l'articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio nazionale.
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Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori (Art. 31 Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.) — Testo vigente | Portale Normativo