Titolo V
Art. 36
Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 14 dic 2024
Disposizioni attuative
e clausola di invarianza finanziaria
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle disposizioni della presente legge modificative del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Fermo restando quando previsto dall', comma 9, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 novembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
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