Capo II
Art. 32
Circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico
In vigore dal 14 dic 2024
1. All' del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-25;177#art-32