Capo II

Art. 30

Locazione senza conducente

In vigore dal 14 dic 2024
1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un'impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro»; b) al comma 4: 1) alla lettera b-bis), le parole: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2,» sono soppresse; 2) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: «b-ter) i veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone».
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Locazione senza conducente (Art. 30 Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.) — Testo vigente | Portale Normativo