Art. 21

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

In vigore dal 11 gen 2024
Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale 1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. 2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, dopo le parole: «in materia di beni culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»; b) all', comma 1, lettera b), le parole: «del patrimonio culturale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale».
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LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206 (Art. 21 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.) — Testo vigente | Portale Normativo