Art. 24
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
In vigore dal 11 gen 2024
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323,
in materia di tutela del settore termale
1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge»;
b) all':
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all', l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno»;
2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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