Art. 23
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206
In vigore dal 11 gen 2024
Rafforzamento della tutela dei domini
internet riferiti al patrimonio culturale
1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it» registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.
2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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