Art. 23

LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206

In vigore dal 11 gen 2024
Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale 1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it» registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali. 2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206 (Art. 23 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.) — Testo vigente | Portale Normativo